Dal 28 giugno 2025 i negozi online che vendono a privati devono rispettare i requisiti di accessibilità dell'European Accessibility Act, la direttiva (UE) 2019/882. In Italia l'ha recepita il D.Lgs. 82/2022, che fra i servizi coperti elenca i «servizi di commercio elettronico» (art. 1, comma 3, lettera f). La norma però esenta le microimprese che forniscono servizi, e da lì nascono quasi tutte le domande che ci fanno: come si contano i dipendenti, quale fatturato conta, cosa succede se la società fa parte di un gruppo.
Le risposte stanno in pochi articoli di legge, citati qui sotto con il numero. Nei casi al limite l'ultima parola spetta al vostro commercialista o al vostro legale: con i numeri giusti in mano, però, la domanda da fargli diventa precisa.
Il vostro negozio rientra nel decreto?
Il decreto definisce i servizi di commercio elettronico come quelli «forniti a distanza, tramite siti web e servizi per dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo» (art. 2, comma 1, lettera hh). Il consumatore è una persona fisica che compra per fini estranei alla propria attività commerciale, artigianale o professionale.
Le Linee guida di AgID sull'accessibilità dei servizi (versione 1.0 del 4 marzo 2026) chiariscono due casi. Un servizio erogato soltanto a imprese e professionisti resta fuori dal decreto. Un servizio che può essere usato sia da privati sia da aziende è dentro per intero, e l'esempio che fanno è proprio un e-commerce di computer, dove comprano famiglie e professionisti.
Un catalogo riservato ai rivenditori, a cui si accede solo dopo una verifica della partita IVA, rientra nel primo caso. Se invece chiunque può registrarsi e pagare con la carta, il negozio è aperto anche ai consumatori: conta questo, non la quota di ordini che arriva dalle aziende.
L'esenzione delle microimprese: come si leggono le soglie
L'art. 3, comma 3, esenta dai requisiti «le microimprese che forniscono servizi». La definizione sta all'art. 2: microimpresa è un'impresa che «occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro».
Le condizioni sono due e devono valere insieme. La prima riguarda le persone: meno di 10. La seconda riguarda i conti, e qui basta che uno dei due valori, il fatturato oppure il totale di bilancio, resti entro i 2 milioni.
| Occupati | Fatturato annuo | Totale di bilancio | Microimpresa? |
|---|---|---|---|
| 4 | 600.000 € | 300.000 € | Sì |
| 7 | 2,6 milioni € | 1,1 milioni € | Sì: il totale di bilancio resta entro i 2 milioni |
| 8 | 2,3 milioni € | 2,1 milioni € | No: entrambi i valori superano i 2 milioni |
| 12 | 900.000 € | 400.000 € | No: con 10 occupati o più l'esenzione non vale, qualunque sia il fatturato |
Il secondo esempio riguarda da vicino chi rivende prodotti con margini bassi: il fatturato supera i 2 milioni, il bilancio no. Con meno di 10 occupati, l'esenzione vale.
Come si contano persone e fatturato
La direttiva precisa (considerando 53) che, per beneficiare delle sue regole, le microimprese «devono realmente soddisfare i requisiti della raccomandazione 2003/361/CE», il testo della Commissione che definisce micro, piccole e medie imprese. Le regole di calcolo stanno nel suo allegato:
- le persone si contano in unità lavorative-anno (ULA): un dipendente a tempo pieno per tutto l'anno vale 1, chi lavora part-time, per una parte dell'anno o da stagionale vale una frazione. Contano anche i titolari che lavorano in azienda e i soci che vi svolgono un'attività regolare; gli apprendisti e gli studenti con contratto di formazione no;
- i dati sono quelli dell'ultimo esercizio chiuso, e il fatturato si calcola al netto dell'IVA;
- la qualifica si perde, o si acquista, solo se la soglia viene superata per due esercizi consecutivi: un anno fuori misura da solo non cambia nulla;
- un'impresa appena costituita, che non ha ancora chiuso un bilancio, usa una stima fatta in buona fede sull'esercizio in corso.
Gruppi e imprese collegate
Il caso dubbio più frequente è il negozio online che sta dentro un gruppo: una piccola SRL con tre dipendenti controllata da una società più grande, oppure due società degli stessi soci che vendono sullo stesso mercato. La raccomandazione non guarda la singola società da sola. Per le imprese collegate, per esempio quando una detiene la maggioranza dei diritti di voto dell'altra, si sommano per intero i dati delle altre società. Per le imprese associate, con una partecipazione dal 25% in su senza controllo, si sommano in proporzione alla quota. Anche due società controllate dalle stesse persone fisiche possono risultare collegate, se operano sullo stesso mercato o su mercati contigui.
Fatte le somme, la SRL con tre dipendenti può non essere più una microimpresa. Le regole hanno anche eccezioni: alcune categorie di investitori, come i business angel o le università, a certe condizioni non fanno scattare l'associazione. Prendete lo schema delle partecipazioni, gli articoli 3 e 6 dell'allegato alla raccomandazione, e fate fare il conto al vostro commercialista.
L'esenzione non vale per i prodotti
L'esenzione riguarda i servizi. Il decreto copre anche alcuni prodotti (art. 1, comma 2): computer e sistemi operativi per consumatori, smartphone e altri terminali per i servizi di comunicazione e per i media audiovisivi, lettori di e-book, terminali self-service. Chi li vende, anche online, ha gli obblighi del distributore (art. 9): prima di metterli in vendita verifica che rechino la marcatura CE e siano accompagnati dai documenti prescritti, e non vende un prodotto che ritiene non conforme ai requisiti di accessibilità. Per i prodotti le microimprese non sono esentate: la norma concede loro solo di non documentare per iscritto la valutazione dell'onere sproporzionato (art. 13, comma 4). Sui prodotti la vigilanza è del Ministero (il decreto parla di Ministero dello sviluppo economico, oggi delle imprese e del made in Italy), non di AgID.
Onere sproporzionato e modifica sostanziale
Chi non è esente ha ancora due deroghe, descritte dall'art. 13 del decreto. I requisiti si applicano «soltanto nella misura in cui la conformità» non richieda una modifica sostanziale del servizio, tale da cambiarne la natura, e non imponga un onere sproporzionato all'operatore economico. Sono deroghe da dimostrare, con regole precise:
- la valutazione la fa l'operatore e, per l'onere sproporzionato, segue i criteri dell'allegato V del decreto, che confrontano i costi netti dell'adeguamento con i costi totali del servizio e con il fatturato, e i costi con il beneficio atteso per le persone con disabilità;
- la valutazione va documentata e conservata per almeno cinque anni dall'ultima fornitura del servizio, e consegnata in copia all'autorità che la chiede;
- chi invoca l'onere sproporzionato rinnova la valutazione quando il servizio cambia, quando l'autorità lo chiede e comunque almeno ogni cinque anni;
- chi ha ricevuto finanziamenti, pubblici o privati, per migliorare l'accessibilità non può invocare l'onere sproporzionato;
- chi invoca una delle due deroghe, microimprese escluse, ne informa l'autorità di vigilanza: per i servizi è AgID (art. 13, comma 7).
La deroga copre solo la parte davvero sproporzionata. La direttiva (considerando 66) chiede di applicare comunque i requisiti che non lo sono e di non andare oltre lo stretto necessario. Un negozio che scrive «adeguarci costa troppo» e lascia il sito com'era non sta usando la deroga come la norma la descrive.
Per la modifica sostanziale né la direttiva né il decreto danno una definizione. Le Linee guida AgID fanno qualche esempio: rifare l'interfaccia utente del sito o migrare a un altro CMS è da intendersi come modifica sostanziale, aggiornare la versione del CMS in generale no, e nemmeno aggiungere un chatbot. Per entrambe le deroghe chiedono una comunicazione ad AgID con le modalità pubblicate sul suo sito, e che le attestazioni trasmesse siano firmate digitalmente e con marca temporale. In pratica una deroga si scrive, si motiva con i numeri, si comunica e si rinnova: se l'unica traccia è una frase nelle condizioni di vendita, la deroga non c'è.
Chi controlla e cosa si rischia
Sui servizi vigila l'Agenzia per l'Italia Digitale (art. 21). Se AgID accerta che un servizio non rispetta i requisiti, chiede al fornitore di correggerlo entro un termine che stabilisce lei. Se le correzioni non arrivano, fissa un termine per oscurare il servizio non conforme o ritirare l'app dallo store, oppure adotta misure che ne impediscono l'uso.
Le sanzioni sono nell'art. 24: da 5.000 a 40.000 euro per chi viola, fra gli altri, l'art. 3 (i requisiti di accessibilità) e l'art. 12 (gli obblighi del fornitore di servizi, informazioni comprese). L'importo tiene conto dell'entità della non conformità, del numero di servizi non conformi e degli utenti coinvolti. Chi non esegue quanto disposto dall'autorità, o non collabora con lei, rischia una sanzione separata da 2.500 a 30.000 euro. Lo stesso art. 24 esclude i casi di esenzione: la microimpresa di servizi (art. 3, comma 3) e la deroga dell'art. 13, comma 1. Perché la deroga copra davvero, però, deve reggere alla valutazione descritta sopra.
Le informazioni sull'accessibilità
Chi è obbligato deve anche preparare le «informazioni sull'accessibilità» del servizio (art. 12, comma 2, e allegato IV del decreto): una descrizione del servizio e del suo funzionamento, e di come soddisfa i requisiti di accessibilità. Vanno inserite nelle condizioni generali o in un documento equivalente e messe a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, in modo che siano accessibili anche alle persone con disabilità. Le Linee guida AgID aggiungono che, fra queste informazioni, il fornitore dichiara di non usare tecniche di tracciamento, come cookie o fingerprinting del browser, da cui si possa desumere una disabilità dell'utente.
Attenzione al nome: la «dichiarazione di accessibilità» è il documento previsto dalla legge 4/2004 per le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di quella legge; per i fornitori di servizi soggetti al D.Lgs. 82/2022 quella disposizione non si applica dal 28 giugno 2025 (art. 25, comma 3). Un'azienda privata pubblica le informazioni sull'accessibilità.
Dentro o fuori: la verifica in cinque minuti
Servono l'ultimo bilancio approvato e il numero di persone che lavorano in azienda.
- Chi compra sul vostro sito? Se possono comprare anche i privati, il negozio rientra fra i servizi di commercio elettronico. Se è riservato davvero a imprese e professionisti, ne resta fuori.
- Quante ULA avete nell'ultimo esercizio chiuso, contando anche titolari e soci che lavorano in azienda? Con 10 o più non siete una microimpresa.
- Fatturato al netto dell'IVA e totale di bilancio dell'ultimo esercizio: almeno uno dei due è entro i 2 milioni di euro?
- La vostra società controlla altre società, è controllata, o ha soci con partecipazioni dal 25% in su? Allora i numeri dei punti 2 e 3 vanno ricalcolati sommando quelli delle altre società, come prevede la raccomandazione 2003/361/CE.
- Vendete computer, smartphone, e-reader o altri prodotti elencati dal decreto? Per quelli valgono gli obblighi del distributore, anche se siete una microimpresa.
Se dai primi quattro punti risultate microimpresa, per il servizio di e-commerce siete esenti. La direttiva (considerando 72) incoraggia comunque le microimprese a rendere accessibili i propri servizi, e un cliente che non riesce a completare l'ordine è un ordine perso, con o senza obbligo. Se non siete esenti, il passo successivo è sapere a che punto è il sito.
Da dove partire
Un primo quadro si ottiene senza spendere. Sulla nostra pagina dedicata all'accessibilità potete chiedere un check gratuito: indicate l'indirizzo del negozio e vi mandiamo via email un report automatico su alcune pagine, con i problemi più gravi. Il report non dice se siete esenti, perché quello dipende dai vostri numeri, e non sostituisce la verifica a mano dei percorsi di acquisto, che fa parte dell'audit completo a prezzo fisso: serve a capire da quali problemi cominciare.
Nel frattempo potete fare da soli i cinque controlli manuali descritti nell'articolo European Accessibility Act per e-commerce. Se vi hanno proposto un widget che promette di sistemare tutto, leggete prima Widget di accessibilità o correzioni nel codice?
Le fonti
I testi citati, nella versione consultata il 6 ottobre 2026.
D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82 su Normattiva: articoli 1, 2, 3, 9, 12, 13, 21, 24 e 25, allegati IV e V.
Direttiva (UE) 2019/882 su EUR-Lex: articoli 4 e 14, considerando 53, 66 e 72.
Raccomandazione 2003/361/CE su EUR-Lex: allegato, articoli da 2 a 6.
Linee guida AgID sull'accessibilità dei servizi, versione 1.0 del 4 marzo 2026: paragrafi 4.2, 5.1, 5.2, 8.1, 8.2 e 9.